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Risarcimento danni per le auto di scarso valore ASSICURAZIONI E DANNI
Risarcimento danni per le auto di scarso valore

In caso di incidente le compagnie d'assicurazione non accolgono richieste di risarcimento danni qualora questi siano superiori al valore del veicolo ante sinistro. Non tutti i Giudici sono daccordo con questa prassi....

 

A fronte di richieste si risarcimento danni, le compagnie assicurative sono solite non offrire a titolo di risarcimento danni somme eccedenti il valore del veicolo ante sinistro.
La fonte di legge sulla base della quale le compagnie non accolgono le richieste di risarcimento danno per intero e non rifondono tutte le spese occorrende per la riparazione è l'art. 2058 c.c., a mente del quale il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica (la riparazione) qualora sia in tutto o in parte possibile e, tuttavia, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Le compagnie, argomentando dall'art. 2058 c.c., implicitamente considerano "eccessivamente onerosa" un eventuale riparazione del veicolo che costi più del valore del veicolo stesso ante sinistro.
Secondo alcuni Giudici di merito, la prassi di non accogliere richieste di risarcimento danni che eccedano il valore del veicolo ante sinistro non è corretta.
Il Giudice di Pace di Siracusa, con sentenza del 14 maggio 2004, n. 290 ha sottolineato come, in caso di richiesta di risarcimento dei danni materiali: " qualora il costo della riparazione sia superiore al valore del veicolo ante sinistro, la tesi dell'anti economicità della riparazione va disattesa posto che il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. trova l'unico limite nell'eccessiva onerosità per il debitore. Invero, l'immissione nel patrimonio del danneggiato di un valore economico maggiore alla differenza patrimoniale negativa cagionata dal fatto dannoso non può considerarsi di per sè inammissibile. Ciò discende dalla logica propria del risarcimento in forma specifica, che reintegra il valore d'uso e non quello di scambio".
Analogamente il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 18 novembre 2002, ha espresso il principio secondo cui: "il proprietario di un motoveicolo gravemente danneggiato in seguito a sinistro stradale può chiedere al danneggiante il risarcimento in forma specifica, ovvero l'importo della riparazione anche se più onerosa rispetto al valore di mercato del motoveicolo..."
Anche il tribunale di Cremona, con sentenza del 21/05/2001, ha avuto modo di affermare che: "il proprietario dell'autovettura danneggiata dal fatto illecito altrui ha diritto all'integrale rimborso della somma spesa per la riparazione, allorchè tale importo sia ampiamente superiore al valore del bene prima del danneggiamento, dovendosi escludere che il valore ante - sinistro rilevi ai fini del comma 2 dell'art. 2058 c.c."
Ed infine la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2402/1998 ha puntualizzato che l'eccessiva onerosità di cui all'art. 2058 c.c. secondo comma si verifica esclusivamente allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.
Va anche sottolineato che il Giudice di Pace di Torino, con sentenza del 10 ottobre 1997, ha chiarito come, anche nella liquidazione del danno sulla base del valore del veicolo ante sinistro, l'ammontare dell'offerta di risarcimento andrà incrementata delle spese di demolizione del relitto e di immatricolazione di una nuova vettura detratto il valore presumibile del relitto medesimo.
In sintesi, se da una parte è presumibile che le compagnie continueranno a respingere richieste di risarcimento danni superiori al valore del veicolo ante sinistro, dall'altra sembrano aprirsi nuove prospettive  per conseguire giudizialmente l'integrale corresponsione della somma necessaria per effettuare la riparazione.

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