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In caso di incidente l'assistenza di
un avvocato prima del giudizio ed eventualmente in giudizio, può agevolare la
pratica di risarcimento, renderla più rapida e migliorarne l'esito. Non tutti
sanno che l'assistenza dell'avvocato può essere gratuita per il danneggiato in
quanto l'assicurazione del danneggiante nel formulare l'offerta di risarcimento
liquida anche le competenze del professionista intervenuto.
La denuncia cautelativa
In caso di incidente è necessario informare, anche attraverso la propria
Agenzia, la propria assicurazione attraverso la c.d. "denuncia di sinistro". E'
opportuno che la denuncia sia inviata con uno strumento che consenta di rivelare
l'avvenuta ricezione. Nella denuncia deve essere indicata la data, il luogo e la
dinamica del sinistro, i veicoli coinvolti e, ove note, le compagnie
d'assicurazione. A tale scopo può anche essere utilizzato il modulo per la
constatazione amichevoile (C.I.D.).
La richiesta di risarcimento danni
Ove non sia possibile (per contestazioni sulla dinamica dell'incidente, perché
vi sono feriti o in quanto sia coinvolto nell'incidente un ciclomotore)
conseguire il risarcimento dei danni dalla propria assicurazione, sarà
necessario rivolgersi all'assicurazione della controparte, inoltrando una
richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata a/r alla sede legale
dell'Assicurazione ed anticipando la stessa a mezzo fax all'Agenzia emittente la
polizza ed all'ufficio incaricato della liquidazione nel luogo del domicilio del
danneggiato o nel capoluogo di provincia.
La richiesta deve contenere:
- Le generalità delle persone coinvolte (proprietario e conducente)
- La targa dei veicoli
- La Compagnia assicuratrice del danneggiante e, ove note, l'agenzia e il numero
di polizza. Possedendo solo la targa del veicolo, è possibile risalire al
proprietario e alla relativa assicurazione tramite una visura sui terminali
A.N.I.A. ed in alcuni casi una visura al PRA.
- Luogo, data e dinamica dell'incidente
- Descrizione sommaria dei danni subiti dai veicoli
- Indicazione dei giorni (non festivi e non meno di otto) e le ore ( di
ordinaria attività lavorativa) in cui i veicoli, o comunque le "cose" che hanno
subito danni, sono disponibili per messere ispezionate dal perito incaricato
dalla compagnia.
- Segnalazione di eventuali danni fisici ed allegazione dell'eventuale relativa
documentazione medica
- Indicazione degli eventuali testimoni
- indicazione dell'intervento di un'autorità (vigili urbani, carabinieri); in
questo caso le compagnie non possono liquidare il danno fino a quando non sia
disponibile il redatto verbale.
Il rilascio della relazione dell'incidente, può avvenire dopo 30/60 giorni se si
tratta di sinistro senza feriti e dopo 120 giorni se ci sono feriti.
…prima delle trattative con l'assicurazione
Inoltrata la richiesta di risarcimento danni, è bene sollecitare la nomina del
perito e dell'eventuale medico legale (ove vi siano persone con danni fisici) in
quanto le Compagnie d'assicurazione, generalmente, tardano nell'assolvere a tali
incombenze che, tuttavia, condizionano l'apertura delle trattative.
Effettuata la perizia sul veicolo e/o la visita medica e depositate le relative
relazioni presso l'Ufficio incaricato della liquidazione dei danni è possibile
iniziare la fase delle trattative.
La fase delle trattative
Sulla base della richiesta formulata, delle relazioni peritali e mediche, della
documentazione prodotta e delle prove fornite (a tale riguardo, ove manchi
l'intervento dell'Autorità e l'accordo con la controparte, è opportuno
contattare i testimoni eventualmente presenti per farsi rilasciare una
dichiarazione in ordine all'accaduto; dichiarazione che dovrà essere firmata e
corredata dei documenti d'identità dei testimoni stessi) il liquidatore
incaricato dalla compagnia valuta la sussistenza dei presupposti per il
risarcimento e, in caso di riscontro positivo, formula la propria proposta al
danneggiato.
La liquidazione del danno e il pagamento
Nel caso in cui il danneggiato accetta l'offerta, la Compagnia deve
corrispondere la somma indicata entro 15 giorni dall'accettazione.
In caso contrario il danneggiato può dichiarare di accettare la somma in acconto
sulle somme complessivamente dovute o può astenersi dal rispondere. Dopo 30
giorni di silenzio dalla comunicazione dell'offerta, infatti, comincia a
decorrere un nuovo termine di 15 giorni entro i quali l'assicurazione deve
comunque far pervenire la somma indicata al danneggiato che potrà trattenerla
unicamente a titolo di acconto.
L'eventuale fase contenziosa
Ove l'assicurazione non formuli alcuna offerta o offra una cifra ritenuta
inadeguata, il danneggiato potrà ricorrere al Giudice di Pace per le cause di
valore non superiore a euro 15.493,71, pari a 30 milioni di vecchie lire o al
Tribunale ordinario per le cause di valore superiore. Il danneggiato può agire
direttamente nei confronti dell'assicurazione, chiamando in causa
obbligatoriamente il proprietario del veicolo (litisconsorte necessario).
L'azione può essere iniziata solo dopo che siano decorsi 60 giorni dalla
richiesta di risarcimento danni.
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