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L'art 3 comma 9 della L. n. 335/95
stabilisce che tutte le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria si prescrivono in 5 anni e il comma 10 del medesimo articolo che il
nuovo termine prescrizionale si applica anche in relazione alle contribuzioni
dovute prima dell'entrata in vigore della L. n. 335/95. Con la sentenza n.
5522/2003 della Suprema Corte di Cassazione che segue altre sentenze di analogo
tenore (e segnatamente la n. 9408/2002, la n. 330/2002 e la n. 11140/2001) è
stato enucleato il principio secondo cui il nuovo termine prescrizionale di cui
ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95 si applica anche alle
contribuzioni dovute dai liberi professionisti alle proprie Casse di previdenza
(Cassa Commercialisti, Cassa Avvocati, Inarcassa, Cassa Geometri, Cassa
Ragionieri, per citarne solo alcune).
Alla luce delle disposizioni di legge richiamate, così come interpretate dalla
Giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte di Cassazione, pertanto, i
contributi e le eventuali relative sanzioni dovute dai liberi professionisti,
per il periodo successivo all'entrata in vigore della L. n. 335/95 (periodo dal
1996 in poi) si prescrivono con il decorso di 5 anni. Analogo termine
quinquennale di prescrizione si applica in relazione ai contributi ed alle
eventuali sanzioni dovute per il periodo precedente salvo che siano stati posti
in essere dagli enti previdenziali atti interruttivi della prescrizione (quali
diffide ad adempiere, azioni giudiziali volte all'adempimento degli obblighi
scaduti) o procedure volte al recupero dei contributi dovuti, nel rispetto della
normativa preesistente. Ove ricorrano, infatti, queste ultime due ipotesi,
mantengono la loro vigenza le specifiche norme delle singole Casse in ordine
alla prescrizione dei contributi; e la normativa specifica delle Casse di
Previdenza prevedeva, generalmente, un termine di prescrizione decennale
decorrente dalla data in cui il professionista comunicava i propri dati
reddituali ed volumi d'affari I.V.A. (così l'art. 19 della L. n. 576/1980 per la
Cassa Forense, l'art. 19 della L. n. 21/1986 per la Cassa Commercialisti, l'art.
18 della L. n. 6/1981, l'art. 19 della L. n. 773/82 per la Cassa Geometri,
l'art. 21 della L. n. 414/91 per la Cassa Ragionieri).
La sentenza n. 5522/2003, formatasi in relazione ad una controversia che ha
visto contrapposta la Cassa Forense ad una propria associata, censura la diversa
tesi secondo cui le normative delle singole Casse sarebbero speciali e non
potrebbero essere modificate e/o integrate da norme generali dello Stato quali
sarebbero quelle di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95; tesi che
alcuni enti di previdenza dei liberi professionisti (Cassa Forense ed Inarcassa,
tra i maggiori) anche con il sostegno di autorevoli studiosi, hanno tentato di
portare avanti e, tuttora, portano avanti, nonostante il reiterato contrario
avviso della Suprema Corte di Cassazione.
Sulla scorta delle pronunzie giurisprudenziali richiamate si può, invece, così
sintetizzare la problematica della prescrizione nei regimi previdenziali dei
liberi professionisti.
I contributi e le relative sanzioni si prescrivono con il decorso di un
quinquennio e non possono, una volta prescritti, essere versati né accettati
dall'Ente di previdenza.
Per i contributi dovuti sino a tutto il 1995 il termine prescrizionale rimane
quello decennale (o comunque quello previsto dalle specifiche norme di settore)
laddove siano stati posti in essere atti interruttivi o procedure volte al
recupero dei contributi, nel rispetto della normativa preesistente. In tal caso
sarà proprio l'Ente di previdenza che dovrà assolvere all'onere di provare che
tali atti interruttivi o tali procedure siano state effettivamente poste in
essere.
Anche le sanzioni ed i contributi pagati ma prescritti potrebbero, forse, essere
oggetto di un diritto di restituzione in favore del libero professionista,
considerando che il comma 9 dell'art. 3 della L. n. 335/95 pone un espresso
divieto al versamento della contribuzione prescritta e tale disposizione ha
trovato conferma giurisprudenziale nelle sentenze nn. 330/2002 e 11140/2001
della Suprema Corte di Cassazione già richiamate.
Per ogni ulteriore informazione, può essere contattato l'Avv. Giampaolo Cervelli
estensore dell'articolo.
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