Ricorrere all'agente di commercio per distribuire e vendere prodotti o servizi negli Stati Uniti è prassi abbastanza nota e conveniente per le imprese italiane. E' bene però conoscere come questo rapporto viene tutelato negli Stati americani per evitare che anche violazioni involontarie possano trasformarsi in un disastro economico. Esistono, infatti, differenze considerevoli tra Stati Uniti ed Unione Europea, per quanto riguarda il diritto e le prassi operanti in materia di contratti con Agenti di commercio e rappresentanti. Ciò si spiega essenzialmente col fatto che negli Stati Uniti vige un sistema legale profondamente diverso da quello europeo, basato sull'importanza dei precedenti giurisprudenziali e non, come avviene invece in Europa, sulla prevalenza di norme generali ed astratte, raccolte in codici. Prova ne è, ad esempio, l'estrema meticolosità con cui le aziende americane provvedono alla stesura dei contratti commerciali. Chissà quante volte è stato motivo di sorpresa per i clienti europei, vedere come i contratti stipulati con partners statunitensi fossero più dettagliati e più prolissi di quelli ai quali sono abituati in Europa. La ragione va rinvenuta nel fatto che mentre in Europa è possibile citare e fare riferimento ai codici civili mediante semplice rinvio, negli Stati Uniti tali codici di solito non esistono, o non sono comunque applicabili. Negli Stati Uniti, le leggi sull'Agente di commercio sono essenzialmente lasciate ad ognuno dei cinquanta Stati, Porto Rico e Distretto di Colombia. In alcuni Stati americani la legge prevede espressamente che il contratto con l'Agente di commercio sia stipulato per iscritto, mentre in altri Stati questo obbligo non è previsto. A prescindere dalla normativa applicabile a seconda dello Stato in cui il rapporto si svolge, è, tuttavia, estremamente importante cautelarsi attraverso la redazione di un contratto scritto, specialmente quando si tratti di azienda estera, italiana o europea. Quasi tutte le controversie, estremamente dispendiose, che negli Stati Uniti coinvolgono Agenti di commercio, derivano, infatti, dalla mancanza di un contratto adeguatamente e opportunamente redatto per iscritto, in cui siano stati previsti gli elementi fondamentali ai fini della tutela del Preponente. La normativa americana in materia di agenzia è fondamentalmente concepita per tutelare l'Agente di commercio. Le autorità giudiziarie competenti, in assenza di preciso strumento scritto, sono spesso portate a risolvere eventuali ambiguità a favore dell'Agente. Molti sono gli esempi di produttori, in particolar modo stranieri, che hanno voluto "risparmiare" la spesa di un documento opportunamente redatto da avvocati esperti, con il risultato di trovarsi successivamente coinvolti in controversie costate centinaia di migliaia di dollari, con propri partners, fornitori, consulenti o Agenti di commercio statunitensi. Ma come viene definita la figura dell' Agente di commercio negli Stati Uniti? Qual è la natura giuridica dello status di Agente di commercio negli USA? Ogni Stato definisce l'Agente di commercio in modo abbastanza diverso e, quindi, i produttori dovranno fare riferimento alla relativa legislazione statale, per apprezzarne le specificità. Nello Stato di New York, ad esempio, per Agente di commercio si intende un soggetto che stipula un contratto con un Preponente, allo scopo di sollecitare ordini all'ingrosso di determinati prodotti nello Stato e la cui retribuzione verrà effettuata, in tutto o in parte, mediante provvigioni. Non rientrano, pertanto, nella definizione di Agente di commercio i soggetti che acquistino in proprio i prodotti per poi rivenderli. In base al diritto e alle prassi vigenti negli Stati Uniti, gli Agenti di commercio differiscono, inoltre, dalle figure del rappresentante, distributore, franchisee, promotore commerciale, rivenditore, addetto alle vendite dipendente, o intermediario commerciale. Al momento della stesura di un contratto di agenzia, è, quindi, molto importante considerare le differenze tra questo tipo di accordo e le altre forme di accordo commerciale, ed evitare, altresì, le clausole che potrebbero inconsapevolmente far ricadere il contratto nell'ambito di applicazione di determinate leggi, con conseguenze diverse per il Preponente in termini di imposizione fiscale, obblighi per indennità, responsabilità civile, legislazione statale in materia lavoro, registrazioni ufficiali, e obbligo di comunicare informazioni allo Stato o all'altro contraente. Determinati settori industriali o servizi particolari, infine, sono soggetti a leggi specifiche, che disciplinano i rapporti con gli Agenti di commercio. Le aziende che prevedono di operare in tali settori industriali o commerciali, dovranno, pertanto, fare riferimento a dette disposizioni di legge. Un'ultima considerazione, ma non per questo meno rilevante, riguarda le c.d. leggi sulle Pratiche ingannevoli o sleali. In diversi Stati, infatti, oltre alle disposizioni legislative applicabili all'Agente di commercio, esistono specifiche norme, che provvedono a classificare e disciplinare quei comportamenti e quelle attività commerciali ritenute ingannevoli o sleali, e come tali, vietate. Tali norme, volte a tutelare il pubblico e i clienti del Preponente, dovranno essere prese in considerazione e ad esse ci si dovrà attenere in ogni Stato in cui una azienda intenda vendere merci o far ricorso ad Agenti di commercio. In alcuni casi, le leggi sulle pratiche ingannevoli o sleali prevedono specifiche misure protettive, quali contratti scritti con i clienti, disposizioni speciali relative a determinati settori industriali, e altro ancora. Si dovranno, perciò, tenere nella massima considerazione le leggi a tutela del pubblico, la normativa applicabile all'Agente di commercio in ogni singola giurisdizione, nonché le disposizioni di legge di ogni singolo Stato in merito all'interpretazione dei contratti commerciali. |