IMPORTAZIONI DI PELLI DI FOCA
La G.U. n. 87 del 13 aprile 2006 pubblica il Decreto 2 marzo 2006 (REGIME APP. B 770), con cui il Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha stabilito le modalità di applicazione del divieto di importazione in Italia di pelli di foca, per fini commerciali, sottoponendo al regime dell'autorizzazione ministeriale l'importazione di pelli da pellicceria gregge, conciate, preparate, lavorate o confezionate, a prescindere dal Paese di origine. Risultano inclusi in tale provvedimento i seguenti codici doganali della nomenclatura combinata: 43 01 70 90, 43 01 80 80, 43 01 90 00, 43 02 19 35, 43 02 19 49, 43 02 20 00, 43 02 30 10, 43 02 30 45, 43 02 30 55, 43 03 10 90, 43 03 90 00, limitatamente alla foca.
IMPORTAZIONI DI POLLAME E DI SELVAGGINA
Con Decisione 2006/266/CE del 3 aprile 2006, la Commissione CE, sulla scorta della vigente regolamentazione veterinaria comunitaria (REGIME, parte F) ed in aggiunta alle misure di protezione contro l'influenza aviaria attualmente presente in diversi Paesi, ha introdotto nuove disposizioni per la sospensione delle importazioni di pollame vivo, ratti, selvaggina e volatili di allevamento, carni fresche di pollame e di selvaggina, nonché di preparazioni e prodotti a base di tali carni, uova e trofei provenienti da Israele. Dette restrizioni, che abrogano quelle previste dalla Decisione 2006/227/CE del 17 marzo 2006, resteranno in vigore sino al 31 luglio 2006, salvo proroghe. Oltre a ciò, con Decisione 2006/247/CE, sono state adottate analoghe misure di protezione sanitaria relativamente alle importazioni dei medesimi prodotti originari della Bulgaria, sino al 31 maggio 2006.
FLORA E FAUNA MINACCIATE DI ESTINZIONE
Con Regolamento CE n. 605/2006 del 19 aprile 2006, la Commissione CE ha integralmente sostituito l'Allegato del Regolamento CE n. 349/2003 (REGIME F 296-2), riguardante l'elenco delle specie di flora e fauna la cui introduzione nella Comunità, benché autorizzata dalla regolamentazione internazionale, è sospesa ad ulteriore tutela delle specie minacciate di estinzione protette dalla Convenzione di Washington (CITES), recepita nell'ordinamento giuridico comunitario con Regolamento CE n. 338/97 (REGIME F 265).
RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE
Con Regolamento CE n. 423/2006, la Commissione CE ha dettato nuove disposizioni in materia di prove dell'espletamento delle formalità doganali, per quanto concerne le esportazioni di latte e prodotti lattiero caseari che beneficiano di restituzioni all'esportazione, in deroga al Regolamento CE n. 800/1999 (REGIME B 129), recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli. Dette disposizioni si applicheranno alle dichiarazioni di esportazione accettate dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
Con Regolamento CE n. 544/2006, la Commissione CE, al fine di accrescere la flessibilità delle operazioni di esportazione, ha introdotto l'articolo 38 bis nel Regolamento CE n. 1043/2005 (REGIME B 155), concernente le disposizioni per il versamento delle restituzioni all'esportazione di cui beneficiano i prodotti agricoli trasformati (ottenuti a partire da latte, cereali, zucchero, uova, ecc.) ed i criteri per stabilirne gli importi.
SOSTANZE DANNOSE PER L' OZONO
Con Decisione n. 2006/207/CE, la Commissione CE, al fine di incentivare gli scambi e gli investimenti tra la Comunità ed i Territori doganali separati di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu, ha stabilito che a detti Territori non si applicano gli articoli 8, 9 e 11, paragrafi 2 e 3, del Regolamento CE n. 2037/2000 (REGIME F 457), sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, (clorofluorocarburi, tetracloruro di carbonio, tricloroetano, ecc.).
MATERIALI DI ARMAMENTO
La G.U. n. 85 dell' 11 aprile 2006 pubblica il Decreto 3 febbraio 2006 (REGIME F 550-52) con cui il Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha stabilito nella misura di 258,23 euro il contributo annuo, da corrispondere nel 2006, per l'iscrizione nel Registro nazionale di cui alla Legge 9 luglio 1990, n. 185 (REGIME F 503), concernente l'importazione, l'esportazione ed il transito dei materiali di armamento.
NORMATIVA FITOSANITARIA
La G.U. n. 84 del 10 aprile 2006 pubblica il Decreto 2 febbraio 2006, con cui il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali ha adottato misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo Pseudomonas solanacearum (Smith), per quanto riguarda l'importazione di patate dall'Egitto, in applicazione del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (REGIME F 151), concernente la protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE
La GU n. 88 del 14 aprile 2006 pubblica il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, con cui è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2005- 2007, che sarà attuato dall'ISTAT sulla base dei dati e delle notizie obbligatoriamente fornite dai soggetti interessati, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2005 (MERCATO UNICO 439). Per quanto concerne le statistiche in tema di commercio estero e internazionalizzazione produttiva, nel confermare le rilevazioni sui movimenti di beni tra l'Italia e i Paesi terzi, sugli acquisti e sulle cessioni con i Paesi dell'U.E. (sistema INTRASTAT), il programma prevede, tra l'altro, ulteriori riduzioni degli oneri statistici a carico degli operatori con l'estero, pur garantendo nuove e più complesse elaborazioni dei dati.
Ulteriori e più dettagliate informazioni sono disponibili nel sito "www.commercioestero.it"
News Aprile 2006